Assegno unico e universale per i figli e applicazione ai nuclei vedovili

L’INPS fornisce indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione dell’Assegno unico e universale per il secondo percettore di reddito nel caso di decesso del genitore lavoratore che si sia verificato nel periodo di fruizione della misura (INPS, messaggio 17 febbraio 2023, n. 724).

La maggiorazione in questione è quella prevista dall’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021, nella misura massima pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore, parametrata ai livelli di ISEE, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.

 

Essendo la finalità del bonus in esame quella di incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare, l’INPS aveva già chiarito in precedenza che, in linea di principio, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore.

 

Tuttavia, l’Istituto, con il messaggio in oggetto, torna sull’argomento per moderare il suddetto principio alla luce della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, comunicando che il bonus per il secondo percettore di reddito viene erogato d’ufficio ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno, senza che sia necessario compiere alcun ulteriore adempimento per beneficiare della maggiorazione.

 

Pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa. 

 

La maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023.

Giornalisti, siglato il nuovo contratto nazionale tra Figec-Cisal e Uspi

Previsti aumenti retributivi e contributivi, modifiche alla classificazione del personale e in tema di festività religiose

Nei giorni scorsi le delegazioni di Figec-Cisal e Uspi hanno firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale, on line e nazionale no profit che assorbe, integrandolo, il Protocollo d’intesa Uspi-Cisal scaduto il 31 ottobre scorso.
Il nuovo contratto riconosce al settore, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023, aumenti retributivi e contributivi (oltre il 5% dopo soli 2 mesi di vacanza contrattuale, compensata, inoltre, con un’indennità di 20,00 euro) ed estende diritti e tutele ai lavoratori. Il trattamento economico minimo per i collaboratori coordinati e continuativi è di 3.000 euro (250,00 al mese per un minimo di 144 articoli l’anno per i quotidiani (12 articoli in media per mese di almeno 1.600 battute). Nel caso in cui il numero di prestazioni richieste dall’azienda risultasse inferiore al minimo annuale indicato, il pagamento delle stesse avverrà adottando il criterio della proporzionalità.
Per il settore dell’on line il contratto si applica anche alle nuove figure professionali da tempo presenti nelle piattaforme digitali e multimediali. I minimi contrattuali sono compresi tra i 1.376,00 euro del praticante e i 1.754,00 euro del caporedattore, più tredicesima mensilità, e 7 scatti biennali pari al 3% del minimo tabellare.
Le qualifiche professionali passano da 5 a 9 e riprendono le denominazioni tradizionali di caporedattore, caposervizio, redattore con meno e oltre 24 mesi, collaboratore redazionale, praticante, corrispondente, collaboratore fisso, informatore. Vengono altresì reintrodotte le storiche figure professionali di critico, informatore politico-parlamentare, inviato e vaticanista.
Figec-Cisal e Uspi hanno, inoltre, condiviso l’importanza di garantire ai lavoratori anche un ulteriore contributo dell’1% della retribuzione mensile da destinare alla previdenza complementare e l’assistenza integrativa al Servizio Sanitario Nazionale gratuita grazie all’Ente Bilaterale Confederale (ENBIC).
In materia di permessi, sono previsti 2 giorni di permesso straordinario per l’aggiornamento professionale e l’acquisizione dei crediti formativi e 12 giorni di permesso sindacale.
A richiesta dei lavoratori appartenenti a religioni o culti diversi da quello cattolico, saranno individuate festività religiose integrative o sostitutive e, per la prima volta in un contratto nazionale di lavoro giornalistico, viene inserita tra i giorni festivi la domenica di Pasqua. 

Ebipro: previsto il rimborso per attività sportive

Per i lavoratori dipendenti degli studi professionali previsto il rimborso fino al 50% delle spese sostenute per attività sportive

L’Ebipro, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi Professionali, ha previsto per i dipendenti dei datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, il rimborso di parte delle spese sostenute sia a titolo personale che per i  figli a carico per le attività sportive e motorie riconosciute dal C.O.N.I.
L’iscritto può presentare una sola domanda all’anno, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2023, richiedendo il rimborso delle spese sostenute nell’anno solare precedente.
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute per l’esercizio di discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. e/o per l’abbonamento in palestra, fino ad un importo massimo erogabile di 500,00 euro per richiesta. 
La domanda deve essere presentata con le proprie credenziali tramite procedura online, attraverso la piattaforma al link EBIPRO: accesso area riservata.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
– documenti fiscali  (fatture, ricevute, scontrini fiscali o attestazioni annuali riepilogative dei pagamenti effettuati con indicazione delle rispettive date) emessi dalla società/associazione sportiva secondo la vigente normativa fiscale;
– copia dell’ultima busta paga. 

CCNL Cinematografia: varata la piattaforma rivendicativa di rinnovo contrattuale

Definizione dei punti salienti del rinnovo contrattuale

Il 14 febbraio 2023 a Roma, è stata convalidata la piattaforma rivendicativa del rinnovo CCNL Cinematografia da parte di Slc-Cigl, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil.
Ciò a cui auspicano le Parti firmatarie attraverso le trattative poste in essere, è la determinazione definitiva dei punti di seguito riportati:
1. Decorrenza e durata del CCNL – triennale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
2. Relazioni Industriali – consolidate mediante il coinvolgimento delle strutture sindacali costituite a vari livelli, e dei territori, e mediante le norme concernenti le agibilità sindacali;
3. Classificazione – riconoscimento e adeguamento delle professionalità per effetto della mobilità del personale di settore all’interno delle aree, della immissione tecnologica, delle nuove funzioni operative, nonché, riconoscimento delle professionalità tradizionali e definizione di criteri per la crescita professionale e inquadramentale.
4. Mercato del lavoro – adeguamento delle norme in materia di orario di lavoro part-time, contratti di lavoro interinale, contratti a termine, orario minimo e impatto delle nuove tecnologie;
5. Formazione – piani formativi previsti dai Fondi Interprofessionali;
6. Malattia – eventuali accordi in merito saranno oggetto di contrattazione di secondo livello;
7. Maternità e congedi parentali – estensione dei diritti e revisione delle percentuali su maternità, straordinari e congedi parentali (maternità, paternità, cure).
8. Rapporto di lavoro – adeguamento delle norme che disciplinano l’orario di lavoro a tempo parziale; stringente trattativa su turni e pause; flessibilità oggetto di contrattazione di secondo livello. Circa lo smartworking, sarà oggetto di definizione mediante un accordo quadro. Per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, queste saranno oggetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
9. Contrattazione di secondo livello – valorizzazione dell’Elemento di Garanzia in carenza di Accordi di secondo livello;
10. Aumenti retributivi –  aumenti realizzati tenendo conto del recupero delle retribuzioni non percepite per vacanza contrattuale e aumentando l’attrattività di questo impiego anche grazie alle dinamiche salariali.